Home | Elenco iscritti | Elenco scuole | Aggiornamento | Supervisione | Eventi | Come iscriversi | News | Rassegna stampa

Vai alla home page
Oggi è giovedì 2 maggio 2024

   .: Come iscriversi
   .: Attestato ex Legge 4/2013
   .: Esami
   .: Assicurazione
   .: Codice deontologico
 
   .: Cerca un counselor
   .: Informazioni utili
   .: Linee guida
   .: Sportello utente
   .: Definizione di counseling
 
   .: Enti di formazione
   .: Corsi triennali
   .: Specializzazioni
   .: Aggiornamenti
   .: Aggiornamenti on line
 
   .: Chi siamo
   .: Cosa facciamo
   .: Gruppo dirigente
   .: Recapiti e contatti
   .: Coordinate bancarie

Counseling Day 2023


 
Il test di proporzionalità diventa una realtà in Europa. È stata pubblicata ieri, infatti, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la direttiva 2018/958 che introduce l'obbligo, per ogni stato membro, di porre in essere un esame preventivo all'emanazione di ogni nuova disposizione sulle libere professioni. L'obiettivo è quello di prevedere «lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate».

«I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Tfue (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) dovrebbero soddisfare quattro condizioni: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo». Comunque, rimane «competenza di uno stato membro decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità».

Sul primo versante, sarà compito dello Stato membro controllare che le nuove norme non siano «direttamente o indirettamente discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza» del soggetto in questione. Il secondo aspetto è quello su cui ruota tutta la direttiva, visto che la non discriminazione per Stato rappresenta un elemento cardine della regolamentazione europea e non una novità introdotta dal provvedimento pubblicato ieri. L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate debbano essere proporzionate e «giustificate da motivi di interesse generale».

I motivi principali sono tre: ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica. A questi, la direttiva ne aggiunge altri, che vanno dalla tutela dei consumatori al mantenimento dell'equilibrio finanziario, dalla tutela dell'ambiente alla sicurezza dei trasporti e degli animali. In ogni caso «motivi di natura meramente economica o ragioni puramente amministrative non costituiscono motivi imperativi di interesse generale» e, quindi, non basterebbero a giustificare un intervento normativo.

Per rispettare la proporzionalità, prima dell'emanazione di nuove regole ogni Stato dovrà: prendere in considerazione i rischi per consumatori, professionisti e terzi; capire se le norme vigenti non siano sufficienti a raggiungere gli scopi previsti; garantire la libertà di circolazione delle persone e dei servizi; valutare la possibilità di ricorrere ad altri mezzi, magari meno restrittivi. Sarà importante anche garantire che le nuove norme non creino delle disparità in combinazione con altre disposizioni già presenti nell'ordinamento nazionale. Comunque, in linea generale, viene stabilito che «i tribunali nazionali dovrebbero essere in grado di valutare la proporzionalità dei requisiti di accesso alla professione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva».

Un altro aspetto trattato dalla disposizione è quello legato all'informazione. Vengono disciplinati una serie di obblighi in capo ai singoli stati. Prima di ogni intervento normativo, infatti, «gli stati membri mettono a disposizione informazioni ai cittadini, ai destinatari di servizi e altri portatori di interesse». Gli stati dovranno inoltre coinvolgere tutte le parti interessate e dargli la possibilità di esprimere la loro opinione. Deve essere lasciata la possibilità di ricorrere ai portatori di interesse. Per permettere una reale conformità delle norme a livello comunitario, ogni singolo paese dovrà «adottare misure necessarie ad incoraggiare lo scambio di informazioni tra stati membri», scambio che dovrà essere facilitato dalla Commissione. Gli stati dovranno comunicare all'organo comunitario quali saranno le autorità pubbliche incaricate di trasmettere o ricevere informazioni. La direttiva dovrà essere recepita entro il 30 luglio 2020. Entro il 18 gennaio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione e sui risultati della nuova regolamentazione.

titolo: Norme professionali? C’è il test di proporzionalità
autore/curatore: Michele Damiani
fonte: ItaliaOggi
data di pubblicazione: 10/07/2018
tags: Direttiva 2018/958 CE, proporzionalità, professioni regolamentate

Home | Privacy | Note legali | Sportello utente | Contatti | Partnership | RSS

© 2009-2024 AssoCounseling. Codice fiscale 97532290158. Tutti i diritti riservati.